Con Ordinanza Sindacale n. 3 del 21.01.2011 è stato disciplinato l’orario di apertura delle attività di sala giochi nel seguente modo:
Apertura non prima delle ore 9:00 e chiusura non oltre le ore 24:00
Per avviare l’attività di sale giochi è necessario presentare una Scia tramite il portale telematico del SUAP impresainungiorno.gov.it.
Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha disposto di vietare la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- asili nido d’infanzia
- luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, “Legge per il governo del territorio”)
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori
- parchi gioco
La normativa di riferimento in tema di distanze è l’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 (Norme per la prevenzione e il gioco d’azzardo patologico) e la delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014, “Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 5, serie ordinaria, del 28 gennaio 2014. Gli “asili nido d’infanzia” sono divenuti luogo sensibile solo a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della l.r. n. 34 del 29 dicembre 2016.
Per “nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” si intende il collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del regolamento regionale n. 773 del 1931 (TULPS) alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo la pubblicazione della delibera n. 1274 del 2014, avvenuta il 28 gennaio 2014 (art. 5, comma 1 bis della l.r. n. 8 del 2013 2013 e art. 2, comma 2, della d.g.r. n. 1274 del 2014).
Sono esclusi dal divieto:
- gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico prima della data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del 2014, quindi prima del 28 gennaio 2014
- gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Inoltre, i Comuni potranno individuare, tramite modifica del Piano delle Regole (ai sensi dell’art. 51, comma 1 bis, della l.r. n. 12 del 2005), altri luoghi sensibili in cui limitare o vietare la collocazione dei nuovi apparecchi, in considerazione dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana e dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica (art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).
Costo Scia: diritti di segreteria 40,00 €
Pagina aggiornata il 02/05/2023