Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell’Ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.
Stabilisce inoltre norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
E’ deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Queste disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
L’ufficio del Ministero dell’Interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli Statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Pagina aggiornata il 03/03/2023