I.C.I.

Tutte le informazioni riguardo I.C.I.

ALIQUOTE ICI ANNO 2011:

  • 5,25‰ per i fabbricati di cat. A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale e pertinenze (una per categoria);
  • 5,25‰ per le abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché non risultino locate;
  • Nei casi sopraccitati all’imposta dovuta dovrà essere applicata la detrazione di € 103,30
  • 7‰ per tutti gli altri immobili;
  • 1‰ in caso di ristrutturazione di unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero, per la durata massima di 3 anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 27.12.1997 n. 449;
  • 4‰ in caso d’interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione d’autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 27.12.1997 n. 449;

Per usufruire delle aliquote agevolate degli ultimi due punti è necessario produrre la dichiarazione di inizio lavori indicante la tipologia di intervento edilizio

La base imponibile, da utilizzare per il conteggio dell’ICI per le aree edificabili, è costituita dal valore comune di commercio

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’ICI:

gli immobili di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7 adibiti ad abitazione principale;
le pertinenze delle abitazioni principali nei limiti previsti dal Regolamento Comunale (1 pertinenza per categoria );
l’abitazione e pertinenze possedute dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione e ubicato nel Comune di Codogno;
le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a genitori – figli – fratelli nei limiti previsti dal Regolamento Comunale (1abitazione e una pertinenza per categoria). Il godimento del beneficio decorrerà dalla data di presentazione della richiesta al Comune di Codogno.
gli immobili posseduti da anziani e disabili ricoverati in Istituiti o case di riposo, purchè non risultino locate;
gli immobili della coop a proprietà indivisa assegnati ai soci;
gli mmobili degli IACP(ALER) regolarmente assegnati.

PAGAMENTI I.C.I.

Termini entro i quali effettuare i versamenti ICI anno 2011:

  • 16 GIUGNO 2011 per il versamento dell’acconto o per il pagamento in unica soluzione
  • 16 DICEMBRE 2011 per il versamento del saldo

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Modalità di pagamento dell’imposta:

  • utilizzando il bollettino di versamento sul c/c postale nr. 88646955 intestato a Equitalia Esatri SpA CODOGNO – LO- ICI – pagabile:
  • presso la Tesoreria comunale – Banca Popolare di Lodi – agenzia di Codogno – Via Roma (pagamento senza commissioni);
  • presso qualsiasi ufficio postale (commissione ordinaria – attualmente pari ad € 1,10);
  • presso le banche presenti sul territorio comunale che hanno stipulato la Convenzione con ESATRI;
  • direttamente presso l’Esatri SpA – sportello di Lodi – c.so Umberto I, 25 (senza commissioni);
  • pagamento on line (TAXTEL) sul sito www.esatri.it (commissioni 1% dell’importo del pagamento). L’importo massimo per pagamento è di € 1000,00;
  • pagamento mediante utilizzo di modello F24. Non si potrà compensare l’eventuale credito ICI.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

3940 per l’abitazione principale
3941 per i terreni agricoli
3943 per gli altri fabbricati
3942 per le aree fabbricabili
3906 per gli interessi
3907 per le sanzioni

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, nel caso in cui:

  • il versamento dell’imposta avvenga successivamente alla data di scadenza (anche di un solo giorno)
  • ci si accorga di aver versato un importo inferiore all’imposta dovuta

Il versamento deve essere effettuato con le modalità sopra indicate (ricordandosi si di barrare l’apposita casella nel bollettino di C/C postale).
Per verificare i termini entro i quali effettuare il ravvedimento e per il calcolo delle sanzioni ed interessi scaricare il modello nell’apposita sezione modulistica

DICHIARAZIONI I.C.I.

La dichiarazione ai fini dell’ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
A titolo esemplificativo di seguito sono riportati alcuni casi per i quali permane l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI:

gli immobili vengono adibiti ad abitazione principale e pertinenze o cessano di esserlo;
i fabbricati sono dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati (in questo casoin aggiuta deve presentata l’autocertificazione sul modello predisposto dall’Ufficio e disponibile sul sito o presso l’ufficio tributi);
i terreni agricoli sono posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
gli immobili sono stati oggetto di atti di cessione/costituzione di diritti a titolo gratuito;
gli immobili sono stati oggetto di locazione finanziaria;
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
gli immobili sono di interesse storico o artistico;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costituzione ovvero di variazione per per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile (es: usufuttto)

Le dichiarazioni ICI relative alle variazioni avvenute nell’anno 2010 sono da presentare debitamente compilate e sottoscritte, a mano o mezzo posta all’Ufficio Tributi del Comune di Codogno entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I modelli per la dichiarazione dell’ICI sono a disposizione dei cittadini/contribuenti presso  l’Ufficio Tributi, oppure possono essere scaricati direttamente dal sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it .

Pagina aggiornata il 19/04/2023

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