Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità .
Sono trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
- in forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago, ad esempio i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in sè, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
- in forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (si pensi, ad esempio, ai grandi concerti nelle piazze principali delle città ).
I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche “pubblici spettacoli”, sono riconducibili agli art. 68 e 69 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere; strutture ed attrezzature possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via.
Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l’incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.
L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio“. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità , sicurezza ed igiene di locali ed impianti.
Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.
L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.
L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità , rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.
La Commissione di Vigilanza per locali di pubblico spettacolo è una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.
Essa svolge i seguenti compiti:
- esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità , di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità , da parte del SUAP.
Il Ministero dell’Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
- per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
- dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all’aperto, aree non delimitate da transenne;
- per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell’Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
- il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall’espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;
- le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214). Pertanto la Commissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.
Ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato. La verifica di solidità , sicurezza ed igiene di locali ed impianti viene così semplificata, perché il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.
Se lo spettacolo si attua con specifiche attrezzature, ovvero l’area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sempre obbligatorio, sia che si tratti di aree aperte con strutture per l’accoglimento del pubblico, sia che si tratti di aree chiuse.
Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere su progetto che le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata restano demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Per quanto riguarda l’impatto acustico, o deroga acustica, si fa presente che si tratta di titoli autorizzativi che devono essere ottenuti prima o contemporaneamente alla presentazione della Scia o dell’istanza di pubblico spettacolo, necessario per l’esecuzione di un pubblico spettacolo, specie quando temporaneo, si ricorda che concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della D.G.Reg 17.12.2009, n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16″ ed alle linee guida di ARPA.
Costo Autorizzazione: 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione) e diritti di segreteria di 40,00 €.
Costo Scia: diritti di segreteria 40,00 €
Pagina aggiornata il 02/05/2023