I contribuenti possono regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento dei tributi locali, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi.
Ai sensi del D.L. 124/2019 art. 10 bis si estende il ravvedimento operoso dei tributi erariali anche ai tributi locali con la possibilità di regolarizzare i propri versamenti fino a 5 anni dalla data dell’omesso o errato versamento.
La regolarizzazione mediante istituto del ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Sanzioni applicabili
– 0,1% (1/10 del 1,5%) dell’imposta omessa/parziale per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
– 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta omessa/parziale se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
– 1,67% (1/9 del 30%) dell’imposta omessa/parziale se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
– 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta omessa/parziale se il versamento ha luogo entro entro un anno dalla data di scadenza;
– 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta omessa/parziale se il versamento ha luogo entro dueanni dalla data di scadenza;
– 5% (1/6 del 30%) dell’imposta omessa/parziale se il versamento avviene oltre due anni dalla data di scadenza
Interessi
Gli interessi si calcolano, applicando il tasso legale, sui giorni di ritardo, a partire dal giorno successivo alla scadenza e fino al giorno di effettivo versamento.
Modalità di compilazione del modello F24 per ravvedimento IMU e TASI
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Vai alla pagina dei servizionline per il calcolo del Ravvedimento Operoso IMU / TASI
Pagina aggiornata il 20/03/2023