Separarsi, riconciliarsi o divorziare in Comune

Pagina dedicata al Separarsi, riconciliarsi o divorziare del Comune di Codogno

INFORMAZIONI PRELIMINARI:

La legge consente alle persone coniugate di separarsi, riconciliarsi o divorziare in Comune, anche senza assistenza legale.Il compimento di questi atti presso il municipio è riservato ai coniugi che manifestino insieme e di comune accordo la volontà di separarsi, riconciliarsi o divorziare e presuppone la loro sottoscrizione di uno specifico atto alla presenza dell’ufficiale di stato civile.
Gli accordi di separazione o divorzio non sono immediatamente efficaci. Una volta conclusi l’ufficiale dello stato civile assegna ai coniugi un termine di almeno trenta giorni per gli eventuali ripensamenti e fissa un nuovo incontro, successivo a quel periodo. In occasione del secondo incontro i coniugi sottoscrivono un atto di conferma che attribuisce efficacia legale all’accordo originario.

REQUISITI:

Possono separarsi o divorziare in Comune i coniugi che:

  • non abbiano figli minorenni nati da loro, o maggiorenni interdetti, inabilitati o soggetti all’amministrazione di sostegno, o affetti da disabilità grave, o economicamente non autosufficienti (la disabilità considerata è quella dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992; l’autosufficienza economica viene valutata dall’ufficio in base alle ultime dichiarazioni dei redditi, salvo variazioni dimostrabili);
  • per i separati che intendono divorziare occorre siano trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel caso di separazione giudiziale, o sei mesi nel caso di separazione consensuale;
  • non abbiano pendenze patrimoniali aperte (ad esempio, questioni relative all’assegnazione della casa coniugale, anche nel caso dei cosiddetti separati in casa, trasferimento di beni mobili diversi dagli assegni di mantenimento o divorzili, ecc.).

PATTI ECONOMICI:

Innanzi all’ufficiale dello stato civile è possibile definire o modificare alcuni accordi economici (assegno di mantenimento, assegno divorzile).

COMUNE COMPETENTE:

è competente a compiere le procedure per la separazione o il divorzio l’ufficiale di stato civile del Comune di matrimonio o, indifferentemente, quello di residenza di uno o dell’altro coniuge.

COSTI:

La procedura è soggetta al pagamento di un diritto fisso di Euro 16,00 (cifra aggiornata alla data del 01/07/2015).

RICHIEDI UN APPUNTAMENTO:

Se hai già verificato la disponibilità del coniuge ad intraprendere questa procedura e ti sembra di possedere i requisiti richiesti (l’elenco che precede non è comunque esaustivo, la verifica dei requisiti verrà eseguita assieme all’ufficiale dello stato civile).

Pagina aggiornata il 14/04/2023

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