Descrizione
Ai fini della verifica e del controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico (Legge 159/2023), si ricorda che un ragazzo può interrompere il percorso di istruzione e formazione solo in caso di:
- conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale;
- compimento del diciottesimo anno di età anche in assenza del conseguimento del titolo di studio sopra citato.
Le conseguenze in cui potrebbero incorrere i genitori in caso di mancato assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione sono le seguenti:
- Mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due anni (articolo 570ter, comma 1 c.p.)
- Mancata frequenza scolastica ovvero assenza del minore dalla scuola, è punito con la reclusione fino a un anno (articolo 570ter, comma 2 c.p.).
In allegato si pubblica l'informativa completa.