Dispersione scolastica

Dettagli della notizia

Avviso per genitori di figli minorenni

Data:

17 Gennaio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Ai fini della verifica e del controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico (Legge 159/2023), si ricorda che un ragazzo può interrompere il percorso di istruzione e formazione solo in caso di:

- conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale;

- compimento del diciottesimo anno di età anche in assenza del conseguimento del titolo di studio sopra citato.

Le conseguenze in cui potrebbero incorrere i genitori in caso di mancato assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione sono le seguenti:

- Mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due anni (articolo 570ter, comma 1 c.p.)

- Mancata frequenza scolastica ovvero assenza del minore dalla scuola, è punito con la reclusione fino a un anno (articolo 570ter, comma 2 c.p.).

In allegato si pubblica l'informativa completa.

 



Ultimo aggiornamento

17/01/2025, 09:00

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