A chi è rivolto
Rivolto a tutti coloro che voglio fare la richiesta per il cambio di residenza
Come fare
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere presentate, oltre che agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe, anche via web o a mezzo raccomandata, utilizzando, obbligatoriamente, la modulistica scaricabile dal sito.
Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo:Â protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
Per le richieste inoltrate via lettera raccomandata, occorre allegare la copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.
Le richieste via posta dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di Codogno - Ufficio Anagrafe - Via Vittorio Emanuele II, n° 8 - 26845 - Codogno (LO)
Cosa serve
Per le richieste inoltrate via web, occorre:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale, oppure
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione, oppure
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante (P.E.C.), o, in subordine,
- che la dichiarazione con firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante, preventivamente scansionate, siano trasmesse tramite posta elettronica semplice (e-mail).
Cosa si ottiene
Cambio di residenza
Procedure legate all'esito
L'ufficiale di anagrafe procede alla registrazione nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle dichiarazioni rese dagli interessati con decorrenza dalla data della presentazione delle stesse (si farà riferimento alla data di protocollazione).
L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.
In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.
Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.
Tempi e scadenze
Non sono previsti tempi o scadenze
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Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
IMPORTANTE
1. Oltre la copia del documento d'identità del richiedente, occorre sempre allegare le copie dei documenti d'identità posseduti dalle altre persone che trasferiscono la residenza. Queste, se maggiorenni, devono inoltre sottoscrivere il modulo;
2. La compilazione delle voci relative alle patenti di guida e alle targhe dei veicoli eventualmente intestati alle persone che cambiano residenza è obbligatorio. Il Comune provvede d'ufficio, e gratuitamente, a promuovere l'aggiornamento, imposto dal codice della strada, dell'indirizzo sulle patenti di guida e sulle carte di circolazione.
3. Sono previste sanzioni civili e penali per le dichiarazioni mendaci.
4. NON SI GARANTISCE LA REGOLARE ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE INCOMPLETE O INOLTRATE CON MODALITÀ DIFFERENTI.
Condizioni di servizio
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